Quando si tratta di sicurezza delle persone non c’è porta che tenga. Anzi, non c’è porta di emergenza che venga progettata senza tenere conto delle disposizioni e della normativa vigente in ambito di porte uscita di sicurezza certificate.
In questo articolo, dunque, parleremo di cosa sono le porte di emergenza, quali sono le caratteristiche delle vie di esodo e qual è la normativa uscite di sicurezza.
Porte uscita di sicurezza certificate: caratteristiche
Il D.M. 3 novembre 2004 all’articolo 3 indica come “via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga) il:
Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
L’installazione di porte uscita di sicurezza certificate è collegata alla gestione e alla prevenzione antincendio. Ciò vale, in special modo, per i luoghi di lavoro, dove l’affollamento di persone può rappresentare una criticità. Ecco perché, nel corso degli anni, il legislatore ha emanato diverse norme volte a precisare i criteri generali di sicurezza.
In particolare, per quanto concerne le uscite di emergenza, l’allegato IV del D.Lgs 81/2008 ne specifica le caratteristiche. Ovvero, le uscite di emergenza devono essere:
- Libere di qualsiasi ostacolo o ingombro, in modo tale che la fuga venga agevolata;
- Di dimensioni e numero adeguati al luogo in cui vengono installate e in base alla capienza dell’edificio;
- Indicate da apposita segnaletica;
- Munite di illuminazione d’emergenza.
Nello stesso allegato, inoltre, sono presenti le dimensioni uscite di sicurezza, la cui altezza non deve essere inferiore ai due metri.
Per quanto riguarda, infine, il senso apertura porte, il verso dell’esodo è obbligatorio in base al numero di persone che affollano l’edificio, la posizione della porta, il rischio incendio della struttura.
Normativa uscite di sicurezza
Di seguito verranno indicate le principali norme che disciplinano l’uso e le caratteristiche delle uscite di sicurezza.
- P.R. 547/1955. “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, art. 14;
- P.R. 246/1993. “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”, secondo cui tutti i dispositivi di sicurezza devono essere muniti di marcatura CE;
- Lgs. 626/1994 disciplina la materia della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, tra cui le uscite sicurezza locali commerciali;
- DM 10 marzo 1998. “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” e in particolare, l’Allegato III: “Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio”.
- Lgs. 81/2008. “Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”, in particolare Allegato IV comma 1.5.
Differenza tra uscita di sicurezza e uscita di emergenza
Per quanto riguarda la differenza tra uscita di sicurezza e uscita di emergenza il d. lgs 81/2008 presenta le seguenti diciture:
- La via di emergenza riguarda il percorso verso un luogo sicuro;
- L’uscita di emergenza, e cioè il “passaggio che immette in un luogo sicuro”.
Pertanto, per “uscita di sicurezza” si intende il percorso che conduce alla “uscita di emergenza”. Queste possono comprendere porte di emergenza oppure porte antipanico.
Porte antipanico: tipologie e aperture
Le porte antipanico sono delle particolari porte provviste di maniglione e sono obbligatorie per legge nei luoghi pubblici. Inventate da Michelangelo Maltoni, le porte con maniglione antipanico consentono una fuga rapida verso l’esterno in condizioni di pericolo.
Esse si differenziano per la tipologia di apertura e possono essere:
- Porte a battente, a una o due ante;
- Porte scorrevoli: si tratta di porte automatiche e a sfondamento raccomandate per: centri commerciali, edifici pubblici, negozi e non ammesse per i locali a forte rischio di incendio o esplosione;
- Porte con apertura a battente girevole, “swing out”.
Maniglioni antipanico normativa
L’obbligo maniglioni antipanico è disciplinato da una ricca normativa, che specifica le caratteristiche di tali dispositivi di sicurezza, la loro realizzazione e la stessa posa in opera. In particolare, la normativa UNI EN 1125 specifica l’altezza maniglione antipanico, da installare su una porta dalle dimensioni di 2,5 m di altezza e 1,3 m di larghezza. L’altezza del maniglione deve essere compresa tra i 900 e i 1100 mm.
Quando si tratta di porta antipanico, normativa di riferimento è il D.M. 3 marzo 2004 secondo cui sono previsti due tipi di maglioni. Due sono le norme che indicano le caratteristiche e gli usi di tali dispositivi di sicurezza. Ovvero:
- UNI EN 179:2008. “Accessori per serramenti – Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l’utilizzo sulle vie di fuga – Requisiti e metodi di prova”;
- UNI EN 1125:2008. “Accessori per serramenti – Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l’utilizzo sulle vie di esodo – Requisiti e metodi di prova.
Porte battenti certificate
Twin Systems, il consorzio di cui fa parte Italbacolor, è specializzata nella produzione di profilati in alluminio per porte a taglio termico. In particolare, la porta DX600 è certificata per vie di fuga e uscite antipanico.
Le porte antipanico Twin Systems vengono realizzate con un profilo in alluminio DX600, che consente la costruzione di porte a taglio termico a una o più ante, apribili sia all’interno che all’esterno, con sopraluci fissi o apribili e vetrine. Le porte DX600 possono essere installate sia all’interno di un contesto residenziale sia all’interno di luoghi e spazi pubblici. Inoltre, sono certificate a marchio CE, come specificato dal D.P.R. 21/04/1993.